Deve essere espressamente richiesto, dopo la visita, dal lavoratore al medico curante che deve indicare una diagnosi ed una prognosi lavorativa, requisiti necessari per la piena legittimità del certificato (art. 30 DPR 686/57 e D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663 ).
Tutti i medici sono tenuti alla compilazione del certificato di malattia:
Medici convenzionati col SSN: medici di famiglia, medici di guardia medica, specialisti;
Medici dipendenti del SSN;
Medici libero-professionisti.
Il certificato deve essere inviato per via telematica con le seguenti deroghe:
Medici convenzionati col SSN: assenza di connessione a banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del call-center (vedi terza circolare Brunetta);
Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispettive amministrazioni non avranno predisposto il sistema informatico ad hoc;
Medici libero-professionisti: cartaceo fino a ottenimento delle credenziali (In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in forma cartacea)-
Sanzioni per chi non fa il certificato telematico:
Medici convenzionati: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta);
Medici dipendenti del SSN: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta);
Medici libero-professionisti: attualmente non previste.
Il certificato deve essere fatto per via telematica per tutti i lavoratori, ad eccezione di:
magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate, personale appartenente alle forze polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari per i quali è necessario redigere il certificato cartaceo (art. 3 del D.lgs.165/2001).
Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento di malattia nell’anno solare:
ai dipendenti degli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
Il certificato cartaceo: viene consegnato al paziente regolarmente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del paziente (dipendente delle forze armate, delle forze polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Il certificato telematico: dopo l’invio viene consegnato al paziente il numero di protocollo identificativo del certificato. Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, senza firma (come previsto dalla normativa: Dlgs. 150/2009), oppure, in alternativa, può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica nel caso che il sistema non permetta la compilazione/invio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il servizio di call-center (numero verde 800 013 577) e se anche questa via non sarà percorribile consegnerà al paziente il certificato cartaceo stilato sulla falsariga della modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo, data di inizio e fine malattia, data di compilazione del certificato, firma del medico e timbro con C.F. e codice regionale come da Circ. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due copie, di cui una con diagnosi; nel caso in cui il sistema non permetta la stampa del certificato telematico correttamente spedito è possibile, in alternativa, inviare documento in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a disposizione del sistema, oppure, quale estrema ratio, comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.
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