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venerdì 28 settembre 2012

SNAMI PIEMONTE IN AGITAZIONE PER LE PRESCRIZIONI DEI FARMACI. FESTIVAL DELL'INCERTEZZA PER MEDICI E PENALIZZAZIONE PER I PAZIENTI.


Nonostante una precisa indicazione formale dell'AIFA sull' inserimento nella lista di trasparenza di specialità medicinali contenenti Levetiracetam e Topirama, l'Assessorato della Regione Piemonte con una circolare inviata alle AA.SS.LL. ha deciso unilateralmente che comunque la differenza di prezzo sarà a carico dell'assistito. Mauro Grossociponte, Presidente Regionale di Snami Piemonte <Nei casi in cui il Medico decida la non sostituibilità del farmaco prescritto, è normato per questo tipo di farmaci che le Autorità sanitarie territoriali non pongano a carico dell’assistito la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco previsto.
Nonostante la disposizione sia chiarissima> continua Gianfranco Breccia, Presidente di Snami Torino <viene posto in essere un ticket salato, circa 50,00 euro, a carico del paziente. Ruggero Bergamaschi, Presidente di Snami Novara sottolinea come oltre il danno ci sia la beffa < Ma il bello è che, anche si volesse, ci sono difficoltà a reperire i relativi farmaci bioequivalenti nelle farmacie!>
GianMaria Gazzola, Presidente di Snami Biella <Come mai non sono state controllate le disponibilità dei farmaci da dispensare al pubblico? Come mai si raccomanda, lo dice l'AIFA,in caso di buon controllo la non sostituibilità sia del brand sia del bio-equivalente?> Conclude Angelo Testa, Presidente Nazionale dello Snami e piemontese anche lui <come Sindacato e come Medici da tempo diciamo che allo stato attuale,in assenza delle liste di trasparenza, per noi l'unico farmaco equivalente è l'identico.
La situazione che si è creata in Piemonte per le specialità medicinali contenenti Levetiracetam e Topiramato è sintomatica di un contesto di frettolosità da parte della pubblica amministrazione nel normare e governare la prescrivibilità dei farmaci, materia delicata e importante per la salute dei cittadini.
Ovviamente non ci sta bene e per tutelare la nostra professionalità siamo in prima fila nella mia regione e in tutte le altre parti d'Italia perchè cessi il pressapochismo e la poca attenzione nei confronti della classe medica e dei cittadini.

lunedì 30 gennaio 2012

PROPOSTA DI ULTERIORE SPECIFICA NELLE PRESCRIZIONI

Il Decreto Legge 24/01/12 oltre a imporci una nuova ed inutile incombenza burocratica (alla faccia della semplificazione) con l’obbligo di apporre alle ricette la dizione  "sostituibile con equivalente generico", ovvero "non sostituibile" , ci espone ad un rischio di vederci addebitate i danni dovuti a farmaci che non abbiamo scelto noi. Siamo andati a ripescare un articolo di qualche mese del’amico e collega, nonché medico legale di Pordenone, il quale propone una dicitura che dovrebbe proteggere il MMG dal non aver apposto l'annotazione "non sostituibile" in caso di danno riferibile al generico dispensato in sostituzione dal farmacista. Ecco l’articolo.
Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin - Medico di Medicina Generale - Pordenone

Le riserve dei medici alla prescrizione dei farmaci generici si fondano su dubbi riguardo all'effettiva equivalenza di risposta clinica e sicurezza di tutti i prodotti tra loro sostituibili in farmacia (1, 2, 3, 4).

I medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall'AIFA, che ne autorizza l'immissione in commercio, con la conseguenza che se poi il farmaco risulta imperfetto (art. 443 CP) o contraffatto (art.440 CP) ne risponde il produttore, qualora il medico provasse la correttezza della sua condotta nella prescrizione.

L'indagine sui medici veneti ha rilevato che essi sono riluttanti all'uso del timbro con l'indicazione "non sostituibile". Questa può apparire come una volontà di preferire un determinato produttore, pur avendo i medici dichiarato, che i farmaci equivalenti in commercio non sono tutti uguali e che le sostituzioni di confezioni diverse nel tempo dello stesso principio attivo, secondo la loro esperienza, possano aumentare il rischio di assunzioni incongrue di farmaci. Però, omettendo la dicitura "non sostituibile", i medici temono di assumersi le responsabilità per eventuali danni derivanti della dispensazione di farmaci contenenti eccipienti diversi dal farmaco da loro prescritto e in uso abituale dell'assistito.

Una proposta del sottoscritto per evitare in giudizio l'accusa di non aver apposto l'annotazione "non sostituibile" in caso di danno riferibile al generico dispensato in sostituzione dal farmacista, è quella di apporre l'annotazione "sostituibile con farmaco equivalente per principi attivi ed eccipienti". Così il medico esplicita la propria volontà di prescrizione, senza mostrare di favorire col timbro "non sostituibile" un marchio specifico e senza assumersi la responsabilità della sostituzione operata in farmacia per omissione della dicitura "non sostituibile".

Il farmacista, non essendo abilitato alla prescrizione di farmaci, esclusiva del medico, non è autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti dal medico e deve viceversa attenersi a quanto prescritto da quest'ultimo, secondo le sentenze n.8073 del 28.03.2008 e n. 15734 del 02.07.2010 della Cassazione sezione Civile III°. Deve quindi, limitarsi a dispensare il farmaco che il medico ha prescritto. Nessuna disposizione vieta di apporre la nota "non sostituibile" anche sulla prescrizione di un farmaco equivalente di un produttore ritenuto dal medico più affidabile.

Infatti, vi sono evidenze di efficacia clinica tra farmaci equivalenti e originali di marca con brevetto scaduto, utilizzati nella cura di patologie cardiovascolari (5), ma esistono anche evidenze di non conformità agli standard di alcuni farmaci autorizzati come equivalenti; ciò a dimostrazione del fatto, che non tutti gli equivalenti hanno la stessa qualità e intercambiabilità (1, 6, 7, 8, 9).

CONCLUSIONI

La spesa farmaceutica a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) non viene più influenzata dal fatto che il medico prescriva o no, un farmaco originale di marca a brevetto scaduto al posto di un farmaco equivalente o generico corrispondente. Oggi, infatti, la rimborsabilità del medicinale al farmacista da parte del SSN rimane comunque limitata al prezzo più basso del corrispondente prodotto generico, disponibile nel ciclo distributivo regionale ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n.178\2002; la stessa normativa che ha esteso il prezzo di riferimento sia ai generici che ai prodotti di marca a brevetto scaduto. Pertanto, il medico deve prioritariamente garantire agli assistiti le cure più efficaci e sicure, tutelando gli assistiti e se stesso, da possibili sostituzioni di farmaci che non garantiscano effettiva bioequivalenza e qualità.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Position Paper della Società Italiana di Farmacologia : Farmaci Equivalenti Quaderni della SIF 2011, 25 : 4-12
Le Corre P.: Bioequivalence and generics of index drugs with narrow therapeutics margins Presse Med 2010, 39/2 : 169-176
Ferner RE, Lenney W, Marriot JF : Controversy over generic substitution BJM 2010, 340 : c2548
Misra A : Are biosimilars really generics ? Expert Opin Biol Ther 2010, 10/4: 489-94
Kesselheim AS et al.: Clinical equivalence of generic and brand-name drugs used in cardiovascular disease JAMA 2008, 300/21: 2514-2526
Johnston A : Challenges of therapeutic substitution of drugs for economics reasons :focus on CVD prevention. Curr Med Res Opin 2010, 26/4: 878-878
Atar D, Carmena R, Clemmensen P et al : Clinical review: impact of statin substitution policies on patient outcomes Ann Med 2009, 41/4 :242-256
Finch R: Generic Antibiotics, antibiotics resistance and drug licensing Lancet Infect Dis 2010, 10/11: 754
Hakonsen H, Eilertsen M, Borge H et al.: Generic substitution : additional challenge for adherence in hypertensive patients? Curr Res Med Opin 2009, 25/10 : 2515-2521.
06-13-UNV-2011-IT-5595-W
da fradoctor  12 Novembre, 2011, 20:37:24

giovedì 1 dicembre 2011

QUELL'ACCORDO E' UNA PORCHERIA!

Angelo Testa, leader del Sindacato Autonomo, prende le distanze dal patto tra Asl e Medici di famiglia sulla prescrizione vincolata di alcuni farmaci con incentivi in danaro ai Medici prescrittori. La vicenda viene portata alla ribalta da un blitz dell'inviato della popolare trasmissione Striscia la Notizia il 27 novembre e racconta di accordi tra Asl della provincia di Verona e Medici di famiglia che in cambio di soldi si sarebbero impegnati a prescrivere alcuni farmaci fuori brevetto, con incentivi economici di circa 13.500 euro a ciascuno. La filosofia del nostro sindacat - puntualizza Angelo Testa - è la corretta prescrizione delle terapie nell'esclusivo interesse del malato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di appropriatezza prescrittiva. Il Medico non deve entrare nel vortice di una sorta di comparaggio di stato: se tu prescrivi questo e non quell'altro io ASL ti do dei soldi. Non accettiamo intromissioni da nessuno e sarebbe paradossale accettare le pressioni dalla Azienda Sanitaria Locale. Nel progetto del Veronese i Medici prescrittori ricevono delle mail da una società esterna alla ASL, ma evidentemente collegata che ricorda loro in maniera perentoria che prescrivendo anche un solo pezzo di un certo farmaco si va incontro alla perdita dell'incentivo economico. Il servizio di Striscia la Notizia mette in evidenza che un altro sindacato - continua il leader dello Snami - abbia sposato in pieno questo percorso e scritto ai propri soci invitandoli a non perdere quella che, testualmente, definisce un'occasione . Non si può far di tutta l’erba un fascio -  prosegue Salvatore Cauchi, Presidente dello Snami Veneto - per un episodio marginale che non coinvolge la maggior parte dei Colleghi impegnati quotidianamente all’assistenza ai malati.

Noi dello Snami come tutta risposta ribadiamo che quell'accordo è un vera Porcheria - conclude Angelo Testa. Non va bene per i pazienti, non ci piace per i medici e soprattutto non è etico. Per questo lo denunciamo e prendiamo nettamente le distanze.