martedì 20 marzo 2012

Circolare SNAMI marzo 2012

Molti sono in questi giorni gli argomenti di nostro interesse gestiti a livello parlamentare che ci preoccupano non poco: su tutta questa scottante materia sarà fatto il punto nel corso di un interessante Convegno cui sono INVITATI TUTTI I COLLEGHI, che si terrà in data 29 Marzo 2012 h. 21 presso Grand Hotel Visconti Palace – v.le Isonzo 14 
Queste le novità, ancora in fase di conversione in legge del decreto sulle liberalizzazioni (approvato l’1-3-2012 in Senato):
ART.9
1) TARIFFE PROFESSIONALI
Abolizione delle tariffe minime e massime (per i Medici non è una novità!).
2) PATTUIZIONE dei COMPENSI e COPERTURA ASSICURATIVA
Ha prioritariamente coinvolto tutte le categorie mediche, poi ha esonerato la Medicina di base dall’obbligo di pattuire con il Pz. il compenso con le relative voci di costo. Anche per gli specialisti privati c’è stata una sorpresa: dallo stesso comma, infatti, è sparito l’inciso che impegnava il medico a indicare «i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività» soltanto se stipulata. Risultato: nella formulazione definitiva la copertura si trasforma in un obbligo, che per i giovani medici agli esordi della carriera diventerebbe un costo aggiuntivo non indifferente.
3) EMISSIONE DELLA FATTURA
Il professionista che nell’arco di un quinquennio in date diverse viene denunciato per quattro inadempienze nell’emissione di fattura, viene penalizzato dall’Agenzia delle Entrate che notifica l’evento all’Ordine professionale di competenza con precetto di sospensione da 15 giorni a sei mesi. Giudichiamo questa norma gravemente lesiva dell’autonomia degli ordini professionali.
4) CONTRIBUENTI MINIMI
I contribuenti minimi (con reddito imponibile non superiore ai 30.000€) per la durata di 4 anni o fino al raggiungimento dei 35 anni di età, con il nuovo decreto sarebbero gli unici a risultare agevolati: tassazione del 5% IRPEF sul netto da libera professione, niente IRAP, niente IVA.
Ogni fattura emessa deve essere corredata dal relativo documento probatorio (in calce a questa newsletter). Ulteriori chiarimenti presso la nostra segreteria.
ART.11
sulla RICETTAZIONE Comma 9 – Farmaci equivalenti
prevedeva nella prima stesura l’obbligo per i MMG di aggiungere ad ogni prescrizione di farmaco ”o farmaco equivalente se di minor prezzo”; l’obbligo è stato depennato nella versione finale: la nostra rivendicazione di autonomia prescrittiva sembra essere stata fatta salva! Ad oggi l’articolo prevede che il farmacista sia tenuto sempre a sostituire la specialità medicinale con l'equivalente a prezzo più basso a meno che il medico non abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità, salvo diversa richiesta del paziente. Viene inoltre specificato che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche di quelli prescritti e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, sia possibile "solo su espressa richiesta dell'assistito" e previa corresponsione da parte dello stesso della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.
Il decreto liberalizzazioni ha iniziato il suo iter alla Camera. Il provvedimento, infatti, era stato licenziato con voto di fiducia al Senato il 1° marzo scorso e subito trasmesso a Montecitorio, dove l’esame delle Commissioni ha preso il via il 7 marzo. Attività produttive e Finanze: queste le due Commissioni riunite a cui è stato affidato il compito di esaminare il decreto .
Vi riferiremo puntualmente sul risultato finale
… e per la Medicina generale “ 7giorni su 7 – 24 ore su 24”
Se ne parla sempre più spesso: per risolvere il problema degli accessi impropri al PS ecco la geniale soluzione! Lo SNAMI nazionale ha preso ferma posizione contraria alla proposta: in un Comunicato Stampa il Presidente Angelo Testa, rivolgendosi direttamente al Ministro Balduzzi, ribadisce che gli accessi in PS non crollano durante gli orari degli ambulatori dei MMG…forse il Pz. ha capito che rivolgendosi al PS senza pagare numerosi ticket e nella stessa giornata, può completare agilmente e a buon mercato o addirittura gratuitamente il suo percorso diagnostico! Siamo fiduciosi che il ministro ci ascolti, e non decida come altri suoi predecessori, di utilizzarci come “dipendenti” “a costi sempre più bassi”. Su questo punto, ovviamente, saremo molto fermi!
Newsletter a cura di Luciana Bovone

ATTESTAZIONE DI ESONERO DALL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO
Redatta in base al provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate n. 185820
Il sottoscritto ____________________________________
Nato a _____________________________ il ___________

Con domicilio fiscale in

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Alla via

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Esercente l’attività di


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CF_________________________________P.IVA _________


DICHIARA
di avvalersi del regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 modificata dall’art. 27, Dl 98/2011 e pertanto
RICHIEDE
la non applicazione della ritenuta di acconto sul compenso/ricavo percepito, essendo il medesimo assoggettato ad imposta sostitutiva.

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